STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“CONSULTA ITALIANA DI NUMISMATICA - Co.I.N.”

 

Articolo 1) E’ costituita l’Associazione dei numismatici universitari italiani “CONSULTA ITALIANA DI NUMISMATICA - Co.I.N.”, di seguito denominata Co.I.N.; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia ed opera come organismo di consultazione permanente con il compito di elaborare, promuovere, sviluppare e coordinare iniziative scientifiche e culturali riguardanti la valorizzazione della disciplina numismatica, l’organizzazione della ricerca e della formazione e dell'organizzazione didattica universitaria e nel quadro più complessivo dei temi connessi alla conservazione e valorizzazione dei beni numismatici e storico-culturali. Essa è apolitica, volontaria, aconfessionale e non persegue scopi di lucro e ha una struttura democratica. La Co.I.N., per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra le quali la discussione su questioni e problemi di interesse numismatico e storico-archeologico, il mantenimento di rapporti con vari organismi istituzionali quali il MiUR, il MiBACT, il CUN, il CNR, la Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia (FCdA) e i vari Istituti e Associazioni scientifici italiani e/o stranieri, pubblici e/o privati e relativi anche ad altri settori scientifico-disciplinari. Si prefigge altresì di promuovere convegni e incontri di studio su temi inerenti all’ambito numismatico e storico-archeologico a livello nazionale e/o internazionale, e assumere ogni altra iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. La Co.I.N. potrà svolgere attività di promozione delle proprie iniziative e di quelle organizzate dai Soci, attraverso opportune forme di comunicazione, ed eventuale attività di pubblicazione e diffusione dei risultati delle attività culturali.

La Co.I.N. ha sede ufficiale a Fisciano (SA), presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DiSPaC dell’Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II nc. 132, CAP 84084, ma può riunirsi all’occorrenza in altra sede, sempreché in Italia. La durata dell’Associazione è illimitata. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai residui di gestione, dalle quote dei Soci, da contributi di enti pubblici o privati, da altri eventuali assegni e/o redditi o proventi da lasciti e da donazioni.

Articolo 2) Sono Soci di diritto (Soci ordinari), a richiesta, gli afferenti al settore scientifico-disciplinare L-ANT/04 (NUMISMATICA): i Professori universitari di ruolo, di I e II fascia, i Ricercatori a Tempo Indeterminato, e i Ricercatori a Tempo Determinato A e B. Sono Soci, a richiesta e senza diritto di voto, i Professori universitari, di I e II fascia e i Ricercatori a Tempo Indeterminato afferenti al settore scientifico-disciplinare L-ANT/04 (NUMISMATICA) in quiescenza (Soci aggregati). Non sono ammessi Soci temporanei, come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR. Sono ammessi a partecipare alle riunioni della Co.I.N. in veste di uditori, senza diritto di voto, anche i professori a contratto di Numismatica, o i titolari di contratti di ricerca, i dottorandi e i dottori di ricerca e gli specializzandi e gli specializzati con ricerche attinenti al suddetto SSD. È previsto il pagamento di una quota annuale che deve essere versata entro la data della prima seduta ordinaria dell’Assemblea dei Soci. La quota associativa per i Soci ordinari è pari a Euro 50,00 (cinquanta/00); per i Soci aggregati, a Euro 30,00 (trenta/00). Il mancato pagamento della quota associativa comporta la perdita dell’elettorato attivo e passivo e dopo tre anni consecutivi la decadenza dalla qualifica di Socio. È prevista la possibilità di recesso dalla Co.I.N.: le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto alla Giunta dell’Associazione. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. La qualità di associato cessa esclusivamente per recesso o morte del Socio o per morosità che verrà dichiarata dalla Giunta esecutiva.

Tutti i Soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote sociali;

- al pagamento di eventuali contributi periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle stesse;

- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

- a comunicare eventuali cambi di residenza, la modifica dell’indirizzo telematico, nonché a notificare l’eventuale variazione dello status universitario.

Articolo 3) Sono organi della Co.I.N.:

  1. l’Assemblea generale dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Vicepresidente;
  4. la Giunta;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere.

Articolo 4) L’Assemblea generale, composta da tutti i Soci, delibera sulle attività della Co.I.N. e sul bilancio annuale preventivo e consuntivo, sulla modifica del presente statuto, su tutti gli argomenti di carattere generale posti all’ordine del giorno esprimendo, se del caso, pareri o raccomandazioni sullo scioglimento dell’Associazione. Elegge a scrutinio segreto il Presidente e i membri della Giunta.

È presieduta dal Presidente, secondo le norme di cui agli Art. 5 e 11. È convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia deliberata dalla Giunta o sia richiesta da almeno un quinto dei Soci. L’Assemblea generale può deliberare all’occorrenza di organizzarsi in sezioni e commissioni, dando loro mandato di approfondire tematiche specifiche. La Giunta provvede a tutti gli atti necessari ed utili all’efficienza dell’Associazione:

- esamina i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione della gestione finanziaria da presentare all’Assemblea per la sua approvazione;

- delibera eventuali regolamenti interni da far approvare all’Assemblea.

I libri sociali dove dovranno essere trascritti i verbali e riportati i bilanci approvati sono: Libro delle Assemblee, Libro delle deliberazioni della Giunta e Libro dei Soci.

Articolo 5) Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea e resta in carica per tre anni. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio, convoca le adunanze sia dell’Assemblea generale sia della Giunta, stabilendo l’Ordine del Giorno ed inserendovi anche argomenti su richiesta di almeno un membro della Giunta o di almeno un quinto dei Soci. Il Presidente ha la firma sociale della Co.I.N. e può delegare il Tesoriere per le spese correnti. Coadiuvato dal Tesoriere, provvede inoltre all’amministrazione delle entrate e delle spese secondo le delibere dell’Assemblea generale e dei bilanci da essa approvati; vigila sulla conservazione del patrimonio e firma, unitamente con il Tesoriere, gli ordini di pagamento. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente prevale. Può candidarsi alla carica di Presidente qualsiasi Socio della Co.I.N. purché in ruolo attivo presso un Ateneo italiano.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente è nominato direttamente dal Presidente tra i membri della Giunta.

Articolo 6) La Giunta è composta dal Presidente che la presiede e da cinque Soci eletti dall’Assemblea generale a scrutinio segreto. I membri della Giunta durano in carica tre anni e designano all’interno di essa il Segretario ed il Tesoriere. Possono candidarsi alla carica di membro della Giunta della Co.I.N. i Soci Professori di I e II fascia e i Ricercatori a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato (A e B) in ruolo attivo presso un Ateneo italiano. La Giunta coadiuva il Presidente nella gestione della Co.I.N.; cura insieme con il Presidente la redazione dei bilanci e della relazione annuale; si occupa delle forme e modalità di cooperazione con le altre componenti universitarie dell’AREA 10 (SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE). Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria su convocazione o a seguito di richiesta della maggioranza dei membri.

Articolo 7) Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa della Co.I.N. e firma, congiuntamente con lui, gli ordini di pagamento. Può ricevere la delega del Presidente per quanto riguarda le spese correnti.

Articolo 8) Il Segretario cura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea generale e della Giunta, nonché il lavoro amministrativo ed organizzativo. Cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei Soci e dei Libri dei verbali delle Assemblee e della Giunta. Le modalità e le condizioni per l’espletamento delle sue funzioni sono stabilite dalla Giunta.

Articolo 9) Non sono consentiti più di due mandati consecutivi per la carica di Presidente e di Membro della Giunta. È anche fatto divieto di cumulo per tali cariche, nonché per quelle di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere.

Articolo 10) Le adunanze dell’Assemblea generale sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno 2/3 dei Soci, in seconda convocazione senza vincoli di presenza, fatta eccezione per quelle che hanno all’O.d.G. l’elezione o il rinnovo del Presidente e degli organi collegiali. Non è ammessa più di una delega. È possibile giustificare per iscritto la propria assenza. Nella verifica del numero legale, i Soci giustificati abbassano il quorum necessario per la validità delle sedute.

Le convocazioni devono essere comunicate ai Soci insieme all’O.d.G. scritto, per posta elettronica e almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Per motivate ragioni di urgenza il Presidente, sentita la Giunta, può convocare l’Assemblea generale e la giunta in via breve.

Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei Membri.

Le adunanze dell’Assemblea generale e le sedute della Giunta, per motivate esigenze, possono tenersi a distanza con modalità telematiche.

Le sedute che hanno all’O.d.G. la relazione o il rinnovo del Presidente e degli organi collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto. Non è ammessa più di una delega. Le votazioni per le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto.

Per l’elezione del Presidente ogni elettore dispone di una preferenza: risulterà eletto il Socio che raccoglierà un numero di suffragi pari alla metà più uno del numero dei votanti e, se nel primo scrutinio non si raggiungerà tale maggioranza, in seconda votazione sarà eletto il Socio che avrà il maggior numero dei voti. In caso di parità dei voti per due o più candidati, sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo universitario.

Per l’elezione della Giunta ogni elettore dispone di cinque preferenze: risulteranno eletti i primi cinque Soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voto, sarà nominato il più anziano di ingresso nel ruolo universitario.

Le votazioni riferentesi a persone vengono effettuate a scrutinio segreto. Le restanti votazioni hanno luogo ordinariamente per alzata di mano; possono essere fatte a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo Socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni per le elezioni devono aver luogo allo scadere di ogni triennio.

Le cariche durano un triennio sino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo. Qualora nel corso del triennio si verifichino delle vacanze all’interno della Giunta, subentrano i Membri che seguono nella graduatoria stabilita in base ai voti ottenuti nell’ultima votazione effettuata. In mancanza di membri disponibili il Presidente ed il Segretario procedono alla convocazione straordinaria dell’Assemblea generale per l’elezione a tale carica. Qualora si verifichi la vacanza del Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario procedono alla convocazione straordinaria dell’Assemblea generale per l’elezione a tale carica.

Articolo 11) Le candidature alla Presidenza possono essere depositate presso la Giunta per iscritto in qualunque momento del giorno della convocazione dell’Assemblea che ha all’O.d.G. l’elezione del Presidente. Le candidature alla Giunta vengono comunicate al seggio elettorale, che ne dà comunicazione pubblica nel corso dell’Assemblea.

Articolo 12) Per poter esprimere il proprio voto alle elezioni i Soci ordinari devono essere in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e di quelli precedenti. I Soci che intendano candidarsi devono presentare, a mezzo posta elettronica, alla Segreteria la richiesta corredata da dati anagrafici e sintetico curriculum vitae entro il quindicesimo giorno antecedente all'inizio delle votazioni.

Le votazioni possono svolgersi sia in modo tradizionale che in modalità telematica. Qualora le elezioni si svolgano in modalità telematica, ogni Socio – tramite le proprie credenziali –, potrà accedere alla scheda elettorale informatizzata, attraverso la quale potrà esprimere le scelte di voto. Ciascun Socio potrà votare una sola volta.

Articolo 13) Mozioni di sfiducia al Presidente, alla Giunta e a singoli componenti della Giunta possono essere presentate per iscritto in qualunque momento a firma di almeno un terzo dei membri aventi diritto di voto e vanno messe all’O.d.G. della prima Assemblea ordinaria o straordinaria indetta dopo la loro presentazione.

L’approvazione delle mozioni implica il decadimento dalla carica. La mozione si intende approvata se si ottiene un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti, se questi ultimi sono pari alla metà più uno degli iscritti. Le schede bianche e nulle vengono computate al fine del calcolo del quorum. La stessa procedura (ad eccezione della sottoscrizione delle firme) si segue in caso di dimissioni del Presidente, della Giunta o di uno dei suoi componenti.

Articolo 14) L’esercizio finanziario dell’Associazione così come l’anno sociale, decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio la Giunta direttiva è convocata per l’esame del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Bilancio dovrà essere depositato presso la sede legale almeno quindici giorni prima dell’Assemblea per poter essere consultato da ogni Socio. Il Bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre.

Salvo contrarie disposizioni di Legge, durante la vita dell’Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Articolo 15) Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea generale o dalla Giunta o almeno da un quinto dei Soci e debbono essere integralmente notificate ai soci insieme con l’O.d.g. dell’Assemblea generale, in cui saranno discusse; in tale ordine del giorno devono costituire il primo punto. Le delibere dell’Assemblea generale in proposito sono valide se prese con la maggioranza assoluta dei 2/3 dei votanti. Le spese straordinarie per le modifiche dello Statuto verranno ripartite in parte uguali tra tutti i Soci.

La variazione della sede legale di cui all’Art. 1 del presente Statuto può essere variata dall’Assemblea che delibera il rinnovo delle cariche sociali. La votazione segue le medesime regole del rinnovo delle cariche sociali. Anche in questo caso, le eventuali spese straordinarie per la variazione della sede legale verranno ripartite in parte uguali tra tutti i Soci.

Articolo 16) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 17) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Roma, 22 novembre 2019